Delibera 574/2013/R/gas
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
Delibera 191/2013/R/gas assicurazione clienti finali gas
L’assicurazione clienti finali gas è un’assicurazione che tutela i clienti finali che utilizzano il gas naturale per usi civili in caso si verifichino incidenti o infortuni, anche subiti da familiari o dipendenti. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c) i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
In caso di sinistro, dovrai compilare il modulo di denuncia e inviarlo all’indirizzo riportato sul modulo stesso.
Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
o chiamare il numero verde 800.166.654.
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
Delibera ARG/com 202/09
Approvazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana
Delibera ARG/com 104/10
Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme.
L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L’indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a MBI Luce e Gas utilizzando l’apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
Delibera n.79/10 – Assicurazione clienti finali gas
Secondo quanto previsto dalla delibera 79/10 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA
Delibera ARG/com 185/09 – Sisma Abruzzo
Avviso per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nei Comuni del “cratere sismico”.
Ti informiamo che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha previsto, in attuazione a quanto disposto lo scorso ottobre da un decreto del Commissario per l’emergenza terremoto in Abruzzo, una serie di agevolazioni valide per un periodo di 36 mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009, per chi alla data del 5 aprile, fosse titolare nei Comuni del “cratere sismico” di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Tali agevolazioni sono valide anche per chi fosse stato costretto a seguito del sisma, allo spostamento della propria fornitura in Comuni diversi da quelli del “cratere”.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Per la casa
Per la fornitura di energia elettrica di casa è stato disposto:
- l’azzeramento di tutti gli oneri di sistema e delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura;
- l’annullamento dei costi per i nuovi allacci nei complessi abitativi individuati dal Commissario per l’emergenza terremoto in Abruzzo, nonché attivazioni, volture o subentri che si fossero rese necessarie a seguito della chiusura della precedente fornitura non più utilizzabile a causa dei danni subiti.
nuove agevolazioni sono cumulabili, per chi ne avesse diritto, con il bonus sociale elettrico fissato dall’Autorità a favore delle in condizioni di disagio economico e fisico e delle famiglie numerose.
Per le aziende
Per le partite IVA è stata prevista la riduzione del 50% di tutti gli oneri di sistema e delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura.
FORNITURA DI GAS NATURALE
Per la casa
Per la fornitura di gas naturale di casa è stato disposto:
- l’azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura;
- l’annullamento dei costi per i nuovi allacci nei complessi abitativi individuati dal Commissario per l’emergenza terremoto in Abruzzo, nonché attivazioni, volture o subentri che si fossero rese necessarie a seguito della chiusura della precedente fornitura non più utilizzabile a causa dei danni subiti.
Le nuove agevolazioni sono cumulabili, per chi ne avesse diritto, con il bonus sociale gas fissato dall’Autorità a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico e delle famiglie numerose.
Per le aziende
Per le partite IVA, è stata prevista la riduzione del 50% delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione e misura.
RATEIZZAZIONE
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha stabilito, anche, la rateizzazione in 24 rate mensili degli importi delle bollette per cui era stata prevista la sospensione dei pagamenti senza alcuna applicazione di interesse di dilazione pagamento. La periodicità di pagamento di tali rate è fissata ad un periodo non inferiore a quella della periodicità delle bollette.
Nel caso in cui il cliente voglia usufruire della rateizzazione non dovrà fare alcuna richiesta ad MBI Luce e Gas , la rateizzazione sarà, infatti, applicata da MBI Luce e Gas in automatico. Tutte le indicazioni su come effettuare il pagamento rateale saranno presenti in bolletta. Nel caso in cui, invece, il cliente non voglia usufruire della rateizzazione degli importi e voglia pagarli in un’unica soluzione o in un numero di rate inferiori a 24, potrà farlo secondo le modalità indicate nella bolletta stessa.
Per maggiori dettagli consulta i documenti seguenti:
DELIBERA ARG/COM 185/09 – SISMA ABRUZZO
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BOLLETTA – RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE – ELENCO COMUNI DEL CRATERE SISMICO
Delibera ARG/gas 64/09
Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).
Delibera n. 138/04
Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.
Delibera n. 229/01
Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Delibera 301/2012/R/eel
Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (Tiv)
Delibera ARG/elt 199/11
Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione
ARG/elt 198/11
Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015
Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Autorita Energia Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Autorita Energia o chiamare il numero verde 800.166.654.
Delibera ARG/com 185/09 – Sisma Abruzzo
Avviso per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nei Comuni del “cratere sismico”.
Delibera ARG/com 104/10
Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
Per leggere la delibera vai sul sito
Delibera ARG/com 167/10
Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09
Delibera ARG/com 202/09
Approvazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana
Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L’indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a MBI Luce e Gas utilizzando l’apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
Delibera ARG/com 151/08
Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas.
Delibera ARG/elt 42/08
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching).
Delibera n. 111/06
Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.