Delibera 301/2012/R/eel
Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (T.i.v.)
Delibera ARG/elt 199/11
Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione
ARG/elt 198/11
Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015
Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Autorità Energia Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE. Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Autorità Energia o chiamare il numero verde 800.166.654.
Delibera ARG/com 185/09 – Sisma Abruzzo
Avviso per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nei Comuni del “cratere sismico”.
Delibera ARG/com 104/10
Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
Per leggere la delibera vai sul sito
Delibera ARG/com 167/10
Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09
Delibera ARG/com 202/09
Approvazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana
Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme.
L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc.). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L’indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a MBI gas e Luce utilizzando l’apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
Delibera ARG/com 151/08
Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/151-08arg.htm
Delibera ARG/elt 42/08
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching).
Delibera n. 111/06
Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.