Qual’è la differenza?

Il volume del gas che arriva nelle nostre abitazioni varia nel tempo, condizionato da due fattori prevalentemente influenti:  Pressione Atmosferica e Temperatura.

A parità di energia, il volume consumato in “mc” dipende da temperatura e pressione dell’area geografica dell’utente.

Il gas assume quindi dimensioni diverse ad esempio tra mare e montagna, sarebbe quindi ingiusto da parte dei Fornitori calcolare i consumi basandosi esclusivamente sui metri cubi registrati dal contatore.

Di conseguenza, per fare in modo che tutti gli utenti paghino esattamente per quello che consumano, l’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico (“AEEGSI”) ha introdotto l’obbligo da parte dei Fornitori di calcolare l’ammontare dei metri cubi da addebitare al Cliente finale, utilizzando il coefficiente di conversione che converte appunto i metri cubi (mc) registrati dal contatore, in Standard metri cubi (Smc).

  • “Coefficiente di conversione” (C) 

Cos’è e perché si applica

Il coefficiente di conversione C è una cifra/numerica che viene definita dall’ AEEGSI ed utilizzato per convertire il consumo di gas misurato dal contatore in “metri cubi” (mc) nell’unità di misura usata per la fatturazione, ovvero “standard metri cubi” (Smc).

Il coefficiente di conversione (C) è riportato nella Bolletta di fornitura del Gas Metano ed è definito per ogni località, in funzione dei parametri geografici e nello specifico:

Altitudine, Zona Climatica e Giorni di Esercizio dei Riscaldamenti nel Comune dell’utenza.

Come si effettua la conversione in standard metri cubi (Smc)

La conversione viene effettuata dal Fornitore, il quale presenta in Bolletta il risultato del calcolo, esempio:

Consumo misurato dal contatore in metri cubi (mc) = 1.100 mc
Coefficiente di conversione (C) = 1,0032
Consumo espresso in standard metri cubi (Smc): 1.100 x 1,0032 = 1.103,52 smc

 

ORGANO DI CONTROLLO AEEGSI

L’AEEGSI, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995 n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità svolge, inoltre, una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

In particolare, l’Autorità deve garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori dell’Energia Elettrica e del gas, nonché assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo per i clienti in regime di maggior tutela, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve inoltre armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Con il decreto n. 201/11 all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici.

L’AEEG oggi appunto, AEEGSI opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell’Unione europea. Le risorse per il funzionamento dell’Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati pari allo 0,3 per mille.

L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per richieste di informazioni, segnalazioni o reclami, è a disposizione degli Utenti lo Sportello per il Consumatore di Energia al Numero Verde 800.166.654.